ART. 2 -Scopo, finalità e attività
La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti civili.
La fondazione, pertanto, tende alla valorizzazione della cultura della libertà e dell'uguaglianza, dell'equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale e della pace.
A tal fine, la Fondazione organizza e cura attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, volte a:
- tutelare tutti i diritti umani, di tutti gli uomini e le donne;
- promuovere lo sviluppo umano sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, e ad una società interetnica e interculturale;
- sostenere il riconoscimento della diversità come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, di religione e di cultura;
- coinvolgere tutti gli uomini al fine di superare ogni forma di disuguaglianza sociale;
La Fondazione può gestire su incarico di enti o società o in proprio l'organizzazione di convegni, conferenze od ogni attività volta al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
La Fondazione può assumere la gestione diretta di centri interculturali, anche mediante convezioni con i soggetti pubblici o privati che ne abbiano la disponibilità.
La Fondazione può compiere tutti gli atti e i negozi e prendere tutti i provvedimenti volti al raggiungimento dei fini statutari, compresi finanziamenti ed anticipazioni bancarie.
La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quella di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque in via prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
Tali attività rientrano, principalmente, nelle categorie delle attività di interesse generale indicate alle lettere di cui all’art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore:
F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa
U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
V) (promoziona della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata)
W (promozione e tutela dei diritti umani, civili, aociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco).
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.