ART. 4 - Finanziamento delle attività
Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:
- i redditi del patrimonio di cui sopra;
- i contributi comunitari, statali, regionali e di altri enti locali, nonché tutti i proventi afferenti dalle attività proprie;
- ogni eventuale altro contributo o provento da parte di enti pubblici e di privati.
La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, anche da fonti diverse, quali: donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.