ART. 5 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio preventivo dell’anno in corso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.