ART. 6 - Vincolo di bilancio
Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.
Gli organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere né autorizzare impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente.
Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Anche ai fini di cui al precedente art. 3, è fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.