ART. 9 - Consiglio della Fondazione
Il Consiglio della Fondazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di trenta consiglieri, che vengono nominati dai fondatori o, in caso di impossibilità degli stessi, dal Consiglio di Fondazione uscente, e dura in carica cinque anni.
Qualora un consigliere cessi la carica per qualsiasi motivo, il sostituto è nominato con le stesse modalità del componente sostituito e rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Il sostituto dovrà essere nominato entro un mese dalla cessazione della carica del consigliere uscente.