ART. 10 - Competenze del Consiglio della Fondazione
Il Consiglio della Fondazione ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva i programmi annuali e pluriennali delle attività e i relativi impegni economici e finanziari;
• approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo;
• delibera sulla responsabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione dei consiglieri;
• delibera sulla nomina del nuovo Consiglio di Fondazione, in caso di impossibilità della nomina da parte dei fondatori;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• approva gli eventuali regolamenti e gli ordinamenti connessi all’attività della Fondazione;
• delibera lo scioglimento della Fondazione;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Nel Consiglio della Fondazione hanno diritto di voto tutti i consiglieri regolarmente nominati.
Ciascun consigliere ha diritto a un voto.
Ciascun consigliere può farsi rappresentare in Consiglio da un altro consigliere mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun consigliere può rappresentare sino ad un massimo di 3 consiglieri.