ART. 11 - Funzionamento del Consiglio della Fondazione
Il Consiglio della Fondazione viene convocato dal Presidente almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, oppure, se vi è urgenza, almeno tre giorni liberi prima. La convocazione ha luogo ogni volta che il Presidente la consideri necessario e comunque dieci giorni liberi da quando ne abbia ricevuta motivata richiesta scritta almeno da cinque consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
In ogni caso il Consiglio della Fondazione viene convocato almeno tre volte l'anno. Il Consiglio della Fondazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ dei consiglieri in carica, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei consiglieri in carica.
I consiglieri che, salvo gravi e giustificati motivi, non partecipino per cinque volte consecutive alle riunioni del Consiglio della Fondazione, decadono automaticamente dalla carica. In tal caso, la sostituzione del membro decaduto compete all'ente o all'istituzione che ha provveduto alla nomina.