ART. 12 - Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è l’organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio al quale risponde direttamente;
i suoi membri possono essere, per gravi motivi, revocati ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.
Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri e resta in carica tre anni.
Il Comitato Direttivo viene convocato ogni volta che il Presidente lo consideri necessario o entro dieci giorni liberi da quando ne abbia ricevuto motivata richiesta scritta da almeno tre componenti o dal Presidente del Collegio dei Revisori e comunque almeno quattro volte l'anno. Le convocazioni vengono inviate almeno cinque giorni liberi prima della data fissata, salvo casi di particolare urgenza nei quali la convocazione avviene con preavviso di almeno due giorni.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Comitato Direttivo, che salvo gravi e giustificati motivi, non partecipino per quattro volte consecutive alle riunioni decadono automaticamente dalla carica. Le sostituzioni sono di competenza dei medesimi organi che hanno nominato il componente decaduto.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche dei consiglieri: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non sono contemporaneamente eleggibili nell’organo di amministrazione consiglieri legati da rapporti di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Consiglio o di altri organi della Fondazione.
In particolare, il Comitato Direttivo:
a) elegge il Presidente e il Vice Presidente
b) redige e approva annualmente la proposta di bilancio consuntivo e preventivo;
c) approva eventuali assestamenti da apportare al bilancio nel corso dell’esercizio;
d) predispone e approva i regolamenti e gli ordinamenti connessi all’attività della Fondazione;
e) stabilisce i criteri di stipula delle convenzioni con terzi, pubblici o privati, stipulate per la gestione delle attività;
f) delibera in ordine all’assunzione e al trattamento economico e normativo del personale dipendente e dei collaboratori;
g) adotta le modifiche statutarie riguardanti soltanto la struttura organizzativa- non lo scopo della stessa – da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio della Fondazione.