ART. 13 - Presidenza
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca il Consiglio per la nomina del nuovo comitato direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.