ART. 15 - Libri
La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
I Consiglieri hanno diritto di esaminare i suddetti libri, previa richiesta scritta al Presidente, che provvede entro 15 giorni liberi.