ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri consiglieri.