ART. 20 - Norma transitoria
Fino all’operatività del registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per la Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione ne registro regionale delle ONLUS. Il requisito dell’iscrizione al registro Unico Nazionale Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del registro stesso, si intende soddisfatto da parte della Fondazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle ONLUS attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.